Descrizione
La L. 27/12/2001, N. 459 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2/4/2003 N. 104, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti all’estero, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3 e 4 della L. N. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. N. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 GENNAIO 2026 preferibilmente utilizzando il modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale allegato alla presente comunicazione. Tale modello può essere reperito presso il Consolato oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio Consolare e sul sito www.esteri.it
L’opzione dovrà pervenire entro il termine del 24 gennaio 2026 all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.