Quando i coniugi ritengano che il loro matrimonio non abbia più quei presupposti che ne determinarono la stipulazione e intendano dunque far cessare i suoi effetti dovranno:
1) Separarsi per almeno 6 mesi;
2) Chiedere lo scioglimento del matrimonio, qualora sia stato celebrato solo civilmente;
3) Chiedere la cessazione degli effetti civili, qualora sia stato celebrato dinnanzi ad un ministro di culto, che abbia provveduto a farlo trascrivere nei registri dello stato civile.
La procedura per separarsi e per divorziare è di quattro tipi:
Giudiziale, cioè presso il tribunale assistiti almeno da un legale.
All’estero, presso le competenti autorità, qualora almeno uno dei due coniugi sia straniero o viva all’estero.
Consensuale, con la sola assistenza del legale che porrà in essere ogni ulteriore adempimento.
Qualora non ci siano figli e non serva alcun atto di disposizione patrimoniale, si potrà fare separazione e divorzio consensuali presso l’ufficio di stato civile.