Iscrizione Albo Giudici Popolari
Iscrizione Albo Giudici Popolari
Descrizione
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
L’iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d’Assise e d’Assise d’Appello.
Domanda e requisiti
Occorre presentare domanda in carta semplice con l’indicazione dei propri dati anagrafici e recapiti telefonici al Sindaco del comune di residenza. Dalla domanda deve risultare il possesso dei seguenti requisiti indispensabili:
- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età compresa tra i 30 e i 65 anni
- Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d’assise d’appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
- Non esercitare professioni incompatibili (magistrati o addetti all’ordine giudiziario, appartenenti alle forze armate in attività di servizio; ministri di culto e religiosi di ogni ordine).
Costi e retribuzioni
L’iscrizione all’albo non comporta alcun costo.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Attività e tempi
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari. La richiesta deve essere consegnata al comune dal 1 maggio al 31 luglio degli anni dispari.
Normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Republica n. 273 del 28 luglio 1989;
Legge n. 405 del 5 maggio 1952 “Ammissione delle donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei tribunali per minorenni”;
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”.