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Regione Piemonte

Carta d’identità per minori

Carta d'identità per minori

Scheda del servizio

Dal 26 maggio 2011 è stata abolita la “carta bianca” per i minori.
Si può rilasciare la carta d’identità fin dalla nascita con validità:

  • 3 anni: per i minori di età compresa fra gli 0 e i 3 anni
  • 5 anni: per i minori di età compresa fra i 3 e i 18 anni

Dal febbraio 2012 la nuova normativa riconosce la scadenza della carta d’Identità nella data del compleanno successivo ai 5 anni trascorsi dalla data del rilascio.

Cosa occorre

  • 3 fotografie del minore
  • la firma di entrambi i genitori
Come fare
I minori devono presentarsi personalmente in una sede dell’Anagrafe accompagnati da almeno un genitore (o esercente la potestà). Nel caso i genitori siano assolutamente impossibilitati a presentarsi i minori possono presentare il passaporto (se ne sono in possesso) o farsi accompagnare da due testimoni.
A partire da 12 anni compiuti il minore dovrà anche firmare il documento.

Per i cittadini stranieri
Nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto). La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe. Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore. Nel caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209 (Ministero dell’Interno).

Per l’espatrio
Per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. A richiesta la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Tale dicitura potrà altresì essere aggiunta anche sui documenti già rilasciati.

Furto, smarrimento o deterioramento
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento occorre presentare anche la denuncia di smarrimento o di furto (effettuata presso i Carabinieri o al Commissariato di Polizia) o esibire l’originale deteriorato.

Costo
5,42 euro.

Pagina aggiornata il 28/01/2024

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